Così Bisignano liquidò il suo principe

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L’abolizione della feudalità non ebbe risoluzione semplice e facile, come i “non addetti ai lavori” potrebbero pensare, ma vi furono contenziosi, che durarono per tempo. Bisignano non fu esente da tutto questo.

Si dovette giungere all’11 gennaio 1810, perché il Comune avesse ragione contro il suo Principe, presentando, davanti alla Commissione istituita per redimere le liti, cinque “capi di gravezza”.

Nel primo si faceva presente che il Principe aveva preteso esigere la somma di ducati 650, per “diritti proibitivi, e soprattutto per quello delle acque” e, perciò, il Comune, pretendeva la restituzione dell’indebito che era stato esatto.

Intimava, poi, che il Principe dovesse astenersi “di esigere il diritto di portolania e di bagliva consistente in varj proventi sul frumento e su’ legumi, sul pesce, sull’olio, su’ frutti, sugli animali, su’ venditori delle fettucce e degli occhiali che capitano in quell’ex feudo”.

Come si vede chiaramente mancava solo l’imposizione sull’aria che si respirava.

Nel terzo e quarto “capo di gravezza” si chiedeva che il Principe avesse pagato la buonatenenza e “gli altri pesi fiscali” che, si precisava non aveva “mai pagati”.

Non si dice del preannunciato quinto “capo di gravezza”.

La Commissione, in ordine ai decreti del 2 agosto 1806 e del 22 maggio 1808 e delle “istruzioni catastali” così dichiarò, riguardo al primo “capo”: “Estinto qualunque diritto proibitivo, si astenga il Principe di Bisignano dal loro esercizio, e sopratutto da quello delle acque, il cui uso sia libero a chicchesia, purché non si rechi danno alle macchine idrauliche dell’ex barone e ad altre macchine esistenti in quell’ ex feudo”. Questo in ordine alla legge e circolare del Gran Giudice Ministro della Giustizia del 13 Settembre 1809.

Il riferimento alle macchine era, ovviamente a mulini e gualchiere.

Si precisava, inoltre: “attente le contrarie assertive delle parti, la Commissione, riserbata la decisione sulla legittimità dell’esazione degli annui ducati seicento cinquanta, pel quale oggetto passi la causa all’ ordine del giorno, come anche pel dedotto dall’ ex barone nel suo libello al fogl… (sic), senza pregiudizio del diritto delle parti ordina che quella resti per ora sospesa”.

Riguardo al secondo punto la Commissione precisava: “Si astenga il Principe di Bisignano di esiger qualunque prestazione a titolo di portolania e bagliva, e da ogni altra prestazione mentovata nel detto capo secondo”.

Sul terzo e quarto punto si stabiliva che il Principe dovesse pagare “la bonatenenza dal dì della pubblicazione del catasto, e gli altri pesi reali dall’ epoca della loro rispettiva imposizione, a qual effetto si commetta al Razionale Domenico Caropreso, il quale tenendo presente il catasto ed altre carte opportune, ne liquidi e calcoli le quantità e riferisca”.

Così il Comune di Bisignano si scrollò di dosso il Principe, che ne portava il titolo, e che non aveva, per questo, riserbato un trattamento particolare ai suoi vassalli, anzi!

Giuseppe Abbruzzo

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