San Leucio “colonia” modello. Un’esperienza opportunamente occultata

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Nelle scuole non si è mai parlato della colonia di S. Leucio istituita da Ferdinando di Borbone nel 1789. Perché? Faceva paura quanto vi si disponeva?

In essa, infatti, si proponeva un rinnovamento civile e si faceva assurgere l’uomo a cittadino.

Nella legge istitutiva si legge dell’assistenza nel vivere, il diritto al lavoro, l’istruzione pubblica ecc. Tutto questo faceva paura ai nuovi governanti?

La colonia produceva tessuti e calze di seta, che ebbero apprezzamenti in tutta Europa.

Giudichi ognuno, dopo aver letto quanto stabiliva la legge, che l’istituiva e regolamentava:

1° Il solo merito distingue tra loro gli abitanti di San Leucio; perfetta uguaglianza nel vestire; assoluto divieto nel lusso.

2° I matrimoni saranno celebrati in una festa religiosa e civile. La scelta sarà libera dei giovani, né potranno contradirla i genitori degli sposi. Ed essendo spirito ed anima della società di San Leucio l’uguaglianza tra i coloni sono abolite le doti. Io, il re, darò la casa con gli arredi dell’arte e gli aiuti necessarî alla nuova famiglia.

3° Voglio e comando che tra voi non siano testamenti; né veruna di quelle conseguenze legali che da essi provengono. La sola giustizia naturale guidi le vostre correlazioni; i figli maschi e femmine succedano per parti uguali ai genitori, i genitori ai figli; poscia i collaterali nel solo primo grado; ed in mancanza la moglie nell’usufrutto; se mancheranno gli eredi (e sono eredi solamente i sopradetti), andranno i beni del defunto al Monte ed alla cassa degli orfani.

Le esequie semplici, devote, senz’ alcuna distinzione saran fatte dal parroco a spese della casa. È vietato il bruno per i soli genitori o sposi e non più lungamente di due mesi, potrà portarsi al braccio segno di lutto. È prescritta la inoculazione del vaiuolo che i magistrati del popolo faranno eseguire senza che vi s’interponga autorità o tenerezza dei genitori.

4° Tutt’i fanciulli, tutte le fanciulle impareranno alle scuole normali il leggere, lo scrivere, l’abbaco, i doveri, e in altre scuole le arti. I magistrati del popolo risponderanno a noi dell’adempimento.

5° I quali magistrati detti Seniori verranno eletti in solenne adunanza civile dei capi di famiglia, per bossolo segreto e maggioranza di voti. Concorderanno le contese civili o le giudicheranno; le sentenze in quanto alle materie delle arti della colonia saranno inappellabili; puniranno correzionalmente le colpe leggiere, veglieranno all’adempimento delle leggi degli statuti. L’uffizio di Seniore dura un anno.

6° I cittadini di San Leucio per cause d’interesse superiore alla competenza dei Seniori o per misfatti saranno soggetti ai magistrati ed alle leggi comuni del regno. Un cittadino dato come reo ai tribunali ordinari, sarà prima spogliato segretamente degli abiti della colonia, ed allora sino a che giudizio d’innocenza nol purghi, avrà perdute le ragioni e i benefizi di colono.

7° Nei giorni festivi dopo santificata la festa e presentato il lavoro della settimana, gli adatti all’armi andranno agli esercizi militari; perciocchè il vostro primo dovere è verso la patria: voi col sangue e con le opere dovrete difenderla ed onorarla.

Queste leggi io vi do cittadini e coloni di San Leucio.

Voi osservatele e sarete felici”.

Questo rinnovamento civile, che s’intendeva, poi, esportare nel resto del Regno, doveva far paura, per quei tempi.

La nuova Italia avrebbe dovuto valorizzarla ed estenderla, mentre l’affossò e fece sì che ne sparisse perfino il ricordo.

Noi che “razzoliamo nelle ceneri del passato” abbiamo voluto proporla ai lettori, perché potessero dare un loro giudizio.

Giuseppe Abbruzzo

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