A proposito del corpo dei pompieri

Qualcuno ha scritto che l’istituzione del Corpo dei pompieri si deva a Giuseppe Bonaparte, che lo avrebbe istituito con decreto legge del 28 febbraio 1808.

Abbiamo ricercato fra le Leggi e decreti di quell’anno, ma sotto quella data non ci è stato possibile rintracciare il decreto suddetto.

Abbiamo trovato, invece, il decreto organico del 13 novembre 1833, col quale si istituisce la Compagnia dei pompieri di città, per estinguere gl’incendi nella capitale, ossia in Napoli.

La sua formazione e organizzazione rientravano nelle cure del Ministero dell’Interno e la “manutenzione” era a carico della città di Napoli.

La “Compagnia” era composta di uno stato maggiore, di uno stato minore, di sergenti, caporali, pompieri di 1a e 2a classe e di un certo numero di pompieri e aspiranti.

Le squadre erano 18 e prestavano servizio in 5 posti stabiliti della città, le altre erano di riserva nel quartiere Pietrasanta.

A ciascuna squadra, oltre ai suddetti, erano addetti altri 15 individui presi dalla maestranza di Napoli (fabbricatori, falegnami, ferrari, apparatore, sellaro, ottonaro, chiavettiere, chiodarolo, carrozziere, sportellaro). Questi erano tenuti a prestare servizio giornaliero nelle squadre, “in modo che abbiano quattro giorni di riposo ed uno di guardia”. Dei suddetti nessuno poteva ricusare l’iscrizione.

Il sindaco di Napoli formava, così, un “allistamento”, ossia un elenco, di 225 uomini. Di questi se ne chiamavano 15 al giorno per montare di guardia nei quartieri destinati.

I suddetti “allistati” erano esentati dalla coscrizione militare.

Nei giorni di servizio erano pagati come i pompieri di 2a classe e nei giorni festivi dovevano presentarsi in caserma per “istruirsi nella tattica militare”. In caso di necessità potevano essere “requisiti” tutti gli artigiani del quartiere.

La Compagnia era soggetta alla disciplina militare e le pene erano quelle comminate dallo “Statuto penale militare”.

Si prevedeva “un deposito di macchine” e udite, udite: “La legge de’ 3 maggio 1816 per le pensioni di ritiro o di giubilazione è applicabile agl’individui ascritti con soldo alla Compagnia de’ pompieri”.

In caso di mutilazione o inabilità al lavoro, per causa di servizio, chi ne era vittima, riceveva “durante la sua vita, oltre del pane, un assegnamento giornaliero proporzionato al numero degli anni di servizio prestato”. In caso di morte la vedova aveva diritto “sua vita durante, alla pensione che avrebbe avuto il marito in caso di mutilazione o inutilizzazione”.

Si continua riportando sul come si dovesse intervenire in caso d’incendio ecc. ecc.

Abbiamo voluto riportare, ancora una volta, se si dovesse o meno gridare, come ci hanno insegnato: – Maledetti Borbone! –

La monarchia sabauda, così tanto decantata, aspettò oltre un secolo, dopo quello citato, per istituire nelle provincie il Corpo dei pompieri.

Il decreto legge, per chi volesse saperne di più, reca la data del 10 ottobre 1935, n. 2472.

A conti fatti settantaquattro anni dopo l’Unità!

Giuseppe Abbruzzo

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