Autovelox Luzzi. Multe illegittime non solo per l’assenza della banchina
Non è solo l’assenza della banchina sul tratto della SP 234 nel Comune di Luzzi a determinare la nullità dei verbali per eccesso di velocità elevati dalla Polizia provinciale di Cosenza e rilevata con apparecchiatura a postazione fissa. E’ di qualche giorno addietro, infatti, la sentenza con cui il Giudice di Pace di Cosenza Francesco Tocci ha accolto l’ulteriore motivo di nullità sollevato dallo Studio legale Feraudo di Acri il quale, richiamando il recentissimo principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 25544 dello scorso 31 agosto, ha eccepito che, trattandosi di strada extraurbana secondaria di tipo C dove, in deroga a quella regolamentare (90 km/h), la velocità massima è fissata in 50 km/h, la distanza tra l’autovelox e la segnaletica che ne indica la presenza sarebbe dovuta essere, così come stabilito nel D.M. 287/2017 (Decreto Minniti), di almeno un chilometro e, per di più, essa si sarebbe dovuta ripetere dopo ogni intersezione presente su quel tratto stradale. Su tale presupposto, il Giudice, dopo avere argomentato che su quel tratto di strada extraurbano la segnaletica che indica la presenza dell’autovelox non è posizionata nel rispetto del principio affermato dalla Cassazione, ha accolto il ricorso dello Studio legale Feraudo e ha dichiarato la illegittimità del verbale impugnato, annullandolo.