Una “Coda” del furto della Gioconda
Tante vicende ci sono state narrate a metà. O, se si vuole, s’è data la notizia pura e semplice, ma quanto sia avvenuto dopo, la coda, si è ritenuto non avesse importanza. La notizia, invece, a parer nostro, va data e fatta conoscere nella sua interezza.
Ci riferiamo, in particolare, al furto della Gioconda. Avvenuto, come si ricorderà, l’11 agosto 1911.
Sappiamo che a rubare il celebre dipinto fu l’imbianchino italiano Perugia, si conoscono le motivazioni date da lui ammantate d’amor patrio e rivendicazione d’un bene, appartenente all’Italia.
Almeno queste furono le motivazioni da lui addotte, per cercare di avere pena più mite.
Da un giornale del dicembre 1914, apprendiamo che il furto “lo tenne nascosto presso di sé fino al dicembre scorso (ndr. 1913), fino a quando, cioè, lesse per caso in un giornale il nome dell’antiquario Geri, di Firenze”.
Fu così che gli scrisse, offrendogli la Gioconda. L’antiquario disse d’essere interessato per attirare il trafugatore a Firenze. Egli, infatti, vi andò col prezioso dipinto. Il Geri denunciò l’offerta e il Perugia fu arrestato. Fin qui è quanto si è detto, scritto e narrato.
Tutto, però, ha una coda, che, generalmente, per esser tale, non viene narrata e che, però, ha la sua importanza.
Al giornale dell’epoca che diede la surriportata notizia scrisse il Geri precisando di non essere stato lui a denunciare. Chi lo fece? Non ci è dato sapere. Sta di fatto che l’arresto vi fu.
Quanto avvenne dopo sconfesserebbe la surriportata affermazione dell’antiquario, dichiaratosi estraneo alla denuncia.
Geri, di certo, si recò a Parigi a riscuotere le 25.000 lire promesse dall’Associazione degli amici del Louvre, il celebre Museo parigino. A quale titolo li ebbe se non d’aver denunciato il ladro? Il Governo francese gli diede, inoltre, una decorazione.
Il 1914 il Geri intentò causa alla Francia, chiedendo il “10% del valore commerciale della Gioconda!”.
Quali fossero le disposizioni in materia della legge francese, dice il cronista, del giornale da noi ritrovato, di ignorarle, ma precisa: “il signor Geri corre il rischio di rimetterci i denari della causa”. Il cronista, come può fare tale affermazione?
Precisa, di fatto: “All’articolo 718 si parla infatti di ‘ritrovamento di oggetti’, e allora al ritrovatore spetta il 10 per cento sul valore dell’oggetto purché non superi le 200 lire, e il 20 se l’oggetto dovesse costare di più”.
Come ognuno vede, però, doveva trattarsi si cose abbandonate o smarrite, non di oggetti rubati e offerti, inoltre “dallo stesso ladro in vendita!”.
All’epoca si era in dubbio se la causa si fosse celebrata o meno.
Cosa successe? Questa è la coda della coda, che ogni interessato può ricercare.
Giuseppe Abbruzzo