D.D.L. Zan: Più (sane) domande che (affrettate) risposte.

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Il  dibattito politico, e non solo, degli ultimi giorni, si è incentrato sulla discussione del c.d. “Disegno di legge Zan”, testo già approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 4 novembre ed attualmente al vaglio del Senato della Repubblica

La “Nota verbale” della Segreteria di Stato Vaticana fatta pervenire il 17 giugno all’Ambasciata Italiana presso la Santa Sede, ha impresso un’ulteriore accelerazione al tema.

Il disegno di legge ha ad oggetto, testualmente: “misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Sempre positiva e debitamente dovuta è l’instaurazione di dibattiti, anche accesi, su temi afferenti ai diritti civili.

Questi sono il sale della democrazia e la cifra della sua capacità di crescita e di affermazione.

Ma, per evitare che la discussione pubblica si attesti su una polarizzazione di fronti opposti fortemente ideologizzati, è necessario affrontare le questioni esaminate con cautela ed attenzione, anche tecnica, le soli condizioni che permettono di valutare, o quantomeno ponderare, la legittimazione da parte dello Stato a punire, penalmente, condotte ritenute illecite.

Il rischio che si corre è quello di limitare libertà fondamentali, quali quelle dalla libera manifestazione del pensiero e di perseguire comportamenti che non raggiugono soglie accettabili di lesività dei beni che si intendono tutelare.

Ad oggi ed a ben vedere, il c.d. Disegno di Legge Zan presenta alcuni punti critici.

Basta leggere l’art.4,secondo cui: “ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonchè le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purchè non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”, per scorgere i rischi connessi ad una non corretta formulazione della norma.

La proposta sembra degradare la libertà di manifestazione di pensiero, nelle sue diverse articolazioni, a tutela secondaria.

Viene “fatta salva” purchè sia inidonea a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Quali sono i comportamenti che configurano un concreto pericolo? E’ possibile delegare alla sola magistratura l’individuazione di dette condotte senza cercare di determinare, salva la natura generale ed astratta delle legge penale, il più possibile i fatti integranti reato?

Come evidente, gli interrogativi sono tanti.

L’azzardo sono i reati di opinione, male assoluto da scongiurare.

Seguiremo lo sviluppo del dibattito.

Angelo Montalto

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