Covid, la Calabria passa in zona arancione. Ecco cosa si potrà fare
La Calabria passa in zona arancione. Il calo dell’Rt, sceso a 0,93, ha consentito il passaggio dal rosso all’arancio nonostante l’elevato tasso di occupazione dei posti letto di area medica e la percentuale di positività (i nuovi casi rispetto ai tamponi) fra le più alte d’Italia al 12,8%. L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza entrerà in vigore da lunedì prossimo. Rispetto alla fascia rossa cambiano le misure sugli spostamenti, con la possibilità di muoversi liberamente nel proprio comune fra le 5 e le 22 oltre ad essere consentita una visita al giorno a parenti e amici, sulle scuole, poiché la didattica in presenza non sarà solo limitata fino alla prima media ma estesa alle seconde e alle terze mentre per i superiori sarà al minimo al 50% e al massimo al 75% e sui negozi, con molte attività al dettaglio chiuse in zona rossa che potranno rialzare le serrande. Non cambia molto invece per bar e ristoranti che potranno fare consegne a domicilio, l’asporto fino alle 22 (fino alle 18 i bar senza cucina) ma senza consumazione ai tavoli.
SPOSTAMENTI– Gli spostamenti fuori regione o verso un altro comune devono essere motivati sempre da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altre situazioni di necessità. Resta consentito il rientro presso la residenza, domicilio, abitazione e seconda casa (anche fuori regione, salvo provvedimenti restrittivi regionali). All’interno del proprio comune resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”, dalle 22 alle 5. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
SCUOLE– Il decreto del 1° aprile prevede che in qualsiasi zona gli asili nido, le elementari e la prima media siano comunque in presenza. Una norma non derogabile, salvo casi eccezionali. Con la zona arancione, scatta la didattica in presenza integrale per la seconda e la terza media. Per le superiori si va dal minimo di 50 al massimo del 75%.
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE– Ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione non potranno servire ai tavoli ma si limitano alla consegna a domicilio e all’asporto. In quest’ultimo caso è consentito fino alle 22. Fino alle 18 per i bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3). È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti.
NEGOZI– Molti dei negozi che erano stati costretti a chiudere in zona rossa, in arancione potranno riaprire. In particolare, quelli di abbigliamento così come parrucchieri e centri estetici (per i servizi alla persona). Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Restano comunque chiusi cinema, teatri, sale bingo e centri scommesse.
SPORT– Sono consentite la passeggiata e l’attività sportiva all’aperto in forma individuale. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Fonte: la nuovacalabria.it