Qualche “cosa” ancora sul jus primae noctis

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Nel precedente articolo sullo jus primae noctis abbiamo fatto cenno a documenti di luoghi più o meno lontani da noi.

Riportiamo, per fare un esempio a noi più vicino, che gli abitanti di Scilla ebbero un’accanita lite contro il locale feudatario, che si protrasse a lungo e con risvolti alquanto interessanti. Nel 1776 si diedero alle stampe, con lo scopo di smuovere la locale Giunta, “all’esecutivo disgravio giusta l’amorosa paterna intenzione di Ferdinando IV dimostrata co’ dispacci 20 Ottobre 1775 diretto alla Giunta, e confirmata a’ 9 Ottobre 1776, fol. 153, vol. 3”.

A proposito delle “inique mercedi” si legge e riportiamo pedissequamente:

“1. Da ogni coppia di matrimonio, dal giorno che si consuma il matrimonio in sin che dura, annui carlini 7, cioè, carlini cinque sotto il titolo di Cunnatico, o sia Matrimomio, che il Conte dice esser portolania, e carlini due sotto titolo di pubbliche, o pubblici, e guardia. Quanta contradizione fralle scritture degli avvocati, colle istanze de’ procuratori ruffini! Quante romanserie dell’attuale Principe, arrossendo alla memoria dello sporco diritto, introdotto da’ primi Cavalieri erranti, e poi imposto da Conti di Sinopoli alle belle figlie Scillitane!

2. Da ogni vedova, o vedovo annue grana quarantacinque, cioè; il tarì delle pubbliche e guardia, e grana 25 per metà del cunnatico, o sia matrimonio, o sia secondo le dicerie de’ Ruffi, Portolania, che da per tutto Calabria si paga dalle Università, e per prezzo molto dispare, da quello tassato da’ Conti Signori di Sinopoli”.

Come si vede, perfino il feudatario di Scilla si vergognava di quel tributo e lo camuffava sotto voci diverse.

Chiudevamo il precedente articolo sul jus primae noctis con una domanda, nella quale si esprimeva un dubbio: la Chiesa quale posizione avesse avuta riguardo all’iniquo jus.

In un periodico, che si pubblicava in Venezia, nel 1862 si legge che “l’antico diritto in seguito dal secolo (ndr dal feudatario) passò alla Chiesa”. L’estensore si rifà al Du Cange, che pubblicò la sua opera nel 1828, e scrive: “i monaci, i padri abbati, i vescovi, gli arcivescovi e sino i canonici possessori di un feudo qualunque, più o meno vasto, esercitavano sulle loro vassalle questo sporco e nefando diritto, come il signore e barone secolare”.

Non mettiamo lingua, riportiamo solo quello che autorevoli autori riportano e sottolineano a riguardo.

Il famoso Gaetano Filangeri (1752-1788), ne la Scienza della legislazione, scrive, nel 1784: “Chi crederebbe, che l’osceno diritto del cunnatico sia stato dato insieme co’ feudi a molti Vescovi, a molti Abbati, a molti Monaci? Chi avrebbe creduto, che i successori degli Apostoli avrebbero avuto dell’investiture, e si avessero arrogato il diritto di darne? Chi avrebbe creduto che la superstizione, l’ignoranza avessero potuto fino a questo punto deturpare la o più santa, la più semplice religione del mondo?”.

In una pubblicazione del 1860 (ancora non si era attuata la Spedizione dei Mille) l’autore scriveva, a riguardo: “I papi il cui dovere è difendere i loro figli, e nella vita e nel loro onore ecc., tolleravano tali enormità, perché abbastanza avevano nemici potentissimi, e non volevano procacciarsi lo sdegno ed il risentimento di questi possenti feudatari, perché tementi del loro dominio temporale. E così gl’Italiani ancora furono avviliti col diritto di cunnatico, e per la tolleranza dei Papi dovettero sopportare per lunghi anni la più enorme degradazione morale”.

Si dirà che tutto questo è denigrazione? A noi poco importa, riportiamo solo quanto si scrisse. Ognuno dei lettori, se ve ne saranno, avrà la bontà di giudicare a suo libito e lecito.

Giuseppe Abbruzzo

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