La sindrome di Procuste
Visto i reiterati tentativi di farci apparire per quelli che non siamo riteniamo doveroso un minimo di replica e puntualizzazione a coloro i quali si definiscono “Innovatori della Politica”, non fosse altro per doveroso rispetto verso chi condivide con noi un insieme di comuni idealità.
Aproposito dell’istituzione dell’Ufficio legale corre l’obbligo precisare a chi,ancora una volta, continua a fare demagogia sugli gli incarichi legali che,sebbene l’intenzione dell’Amministrazione fosse quella di verificare lafattibilità di un avviso pubblico rivolto al reclutamento di tre avvocatiesperti in diritto amministrativo, civile e penale l’ufficio legale non è statorealizzato, per come chiaramente evidenziato nelle linee programmatiche, inquanto il metodo della short list introdotto dal commissario straordinario peril reclutamento degli avvocati, ha dimostrato un notevole risparmio di costiper l’Ente. In ragione di ciò è apparso utile ed opportuno, sindall’insediamento, continuare ad avvalersi del suddetto sistema non rivestendo,al momento, più carattere di necessità avendo già ottenuto rispetto al passatoun consistente abbattimento dei costi ed oggi, ancor più necessario,considerato lo stato di dissesto dell’ente.
Invero,come criterio di carattere generale, gli incarichi vengono affidati seguendo ilpredetto metodo, a professionisti suddivisi per settore di competenza,previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparentee aperta, periodicamente aggiornati, pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Inossequio a tale procedura vengono, sistematicamente, inviate richieste dipreventivo arrivando ad interpellare fino a 10 professionisti (ildoppio di quanto previsti nel bando) tra cui svolgere la valutazionecomparativa. In taluni casi, data la delicatezza dell’incarico e/o la particolarità della materia, invero, si èproceduto alla scelta diretta del contraente (rectius: professionista) senza che ciò possa autorizzarechicchessia a ventilare l’ipotesi di “eccessivadiscrezionalità”.
Siffatteipotesi, infatti, non solo sono previste dal bando ma rispondono ad esigenza diopportunità (come nel caso di conferma del legale che ha curato, con proficuorisultato per l’ente, il precedente grado di giudizio) o di chi ha maturato unaparticolare esperienza in talune materie. L’affidamento, dunque, trova –sempre-fonte e ratio nei casi diconsequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi digiudizio), di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesimamateria oggetto del servizio legale in affidamento o specializzazioni ed esperienzerisultanti dal curriculum.
Inquesti casi, e solo in questi, l’affidamento diretto (conforme, peraltro, ai principi di cui all’art. 4 del Codice deicontratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovverodella consulenza) al medesimo professionista risponde ai principi diefficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interessepubblico. Si ricorda, per eccesso di zelo, (ma del resto sono dati facilmentereperibili sul sito dell’Ente) che in siffatte fattispecie proprio a tuteladell’Ente è stato richiesto, nella redazione del preventivo, sempre unabbattimento significativo delle tariffe.
Delresto, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è chiaramenteindicata nel bando.
Dunque nessun passo indietro da parte del Sindaco edell’amministrazione ma più semplicemente un allineamento a quelle che sono lelinee guida previste dal Bando in perfetta coerenza con i principi diefficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.
Evidentemente,quanto infondatamente addotto dimostra l’approssimazione, in un’epoca in cuinon possiamo nemmeno nasconderci dietro la scusa dell’ignoranza, con cui cisi avvicina alla gestione della respubblica sempre con spirito critico e mai propositivo, perennementeimpegnati nell’atavica caccia alle streghe, in preda alla totale isteria esenza la benchè minima conoscenza delle argomentazioni di cui si discute oforse malaguratamente affetti dalla sindrome di Procuste, esempi dicompetitività negativa!
Rossella Iaquinta